| "Uno
Stato membro non può subordinare la presa a carico
delle spese mediche di un pensionato che si è recato
in visita in un altro Stato membro, né ad una autorizzazione,
né alla condizione che la malattia di cui soffre l'interessato
si sia manifestata in modo improvviso". La decisione
della Corte scaturisce da un ricorso presentato da un giudice
greco, dopo che un cittadino di quel Paese, titolare di una
pensione di vecchiaia, era stato ricoverato d'urgenza in un
ospedale tedesco.
Il pensionato era in possesso di un formulario E111 - il modello
che serve per ottenere delle prestazioni in caso di malattia
durante un viaggio all'estero e che in Italia viene consegnato
dalle ASL - ed ha richiesto alla cassa malattia tedesca di
provvedere direttamente al pagamento delle spese. Ma, purtroppo
per il pensionato, le due mutue - quella greca e quella tedesca
- non hanno provveduto a quanto richiesto. Da qui è
scaturito il ricorso del pensionato alla Corte di Giustizia,
per dissipare ogni incertezza sull'interpretazione delle norme
in vigore sulla materia.
La Corte ha quindi chiarito che: "se l'istituzione del
luogo di soggiorno si è ingiustamente rifiutata di
prendersi a carico le prestazioni, e se l'istituzione di residenza
non ha contribuito, come invece avrebbe dovuto, ad agevolare
una tale presa a carico, l'assicurato può ottenere
direttamente dall'istituzione del luogo di residenza il rimborso
delle cure che ha dovuto sostenere", e tale rimborso,
hanno chiarito meglio i giudici di Lussemburgo, "non
può essere subordinato né ad una procedura di
autorizzazione, né alla condizione che la malattia
si sia manifestata improvvisamente". |