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SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA.

Ai pensionati che si curano nell'Unione Europea spetta il rimborso delle spese mediche.
Ai pensionati, residenti legalmente in uno dei Paesi dell'Unione Europea, che si curano in uno degli Stati che compongono l'Unione diverso da quello di residenza, spetta il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del ricovero.
Lo ha stabilito, nello scorso mese di marzo, una sentenza della Corte di Giustizia Europea. La Sentenza ha specificato in particolare che:
"Uno Stato membro non può subordinare la presa a carico delle spese mediche di un pensionato che si è recato in visita in un altro Stato membro, né ad una autorizzazione, né alla condizione che la malattia di cui soffre l'interessato si sia manifestata in modo improvviso". La decisione della Corte scaturisce da un ricorso presentato da un giudice greco, dopo che un cittadino di quel Paese, titolare di una pensione di vecchiaia, era stato ricoverato d'urgenza in un ospedale tedesco.
Il pensionato era in possesso di un formulario E111 - il modello che serve per ottenere delle prestazioni in caso di malattia durante un viaggio all'estero e che in Italia viene consegnato dalle ASL - ed ha richiesto alla cassa malattia tedesca di provvedere direttamente al pagamento delle spese. Ma, purtroppo per il pensionato, le due mutue - quella greca e quella tedesca - non hanno provveduto a quanto richiesto. Da qui è scaturito il ricorso del pensionato alla Corte di Giustizia, per dissipare ogni incertezza sull'interpretazione delle norme in vigore sulla materia.
La Corte ha quindi chiarito che: "se l'istituzione del luogo di soggiorno si è ingiustamente rifiutata di prendersi a carico le prestazioni, e se l'istituzione di residenza non ha contribuito, come invece avrebbe dovuto, ad agevolare una tale presa a carico, l'assicurato può ottenere direttamente dall'istituzione del luogo di residenza il rimborso delle cure che ha dovuto sostenere", e tale rimborso, hanno chiarito meglio i giudici di Lussemburgo, "non può essere subordinato né ad una procedura di autorizzazione, né alla condizione che la malattia si sia manifestata improvvisamente".

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