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NORME GIURISPRUDENZIALI
a cura del dott. Tommaso Nasello
· Art. 32 della Costituzione:
"
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti…..".
·
Art. 41 della Costituzione:
"L'iniziativa privata è
libera . Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana……".
La Costituzione
italiana impone la tutela della salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività.
Essa stabilisce, inoltre che, l'iniziativa economica privata non
deve recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana. I datori di lavoro devono quindi prestare la massima attenzione
per la protezione della salute e dell'integrità fisica
dei lavoratori.
·
Art. 2087 del C.C.:
"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro."
Tale disposizione
vale a supplire alle lacune di una normativa che non può
prevedere ogni fattore di rischio, ha una funzione sussidiaria
rispetto a quest'ultima oltrechè di adeguamento di essa
al caso concreto.
·
Art. 9 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, modificato dall'art.
16 del D. L.vo 19 marzo 1996, n. 242 :
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi.
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì
che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai
quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre
in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di
areazione (*).
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere
sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere
segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che
i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento
dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente (**).
(*) Comma così
modificato dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(**) Articolo così sostituito dall'art. 33, d.l.vo 19 settembre
1994, n. 626.
Il suddetto articolo
stabilisce la necessità che i lavoratori "dispongano
di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta
con impianti di aerazione".
·
Art. 9 Legge 20 maggio 1970, n. 300. (Statuto dei lavoratori).
Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione
e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute
e la loro integrità.
Mediante tale normativa si sancisce il diritto dei lavoratori
a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione e
di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
·
Legge 11 novembre 1975, n. 584.
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico.
Tale legge ha dato
finalmente attuazione, dopo circa trent'anni, al principio costituzionale
del diritto alla salute introducendo, per la prima volta, il divieto
di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
Rappresenta una tappa importante verso la consapevolezza dei danni
del fumo passivo.
Il legislatore ha posto un generico e assoluto divieto di fumo
nei seguenti locali:
Articolo
1, lettera a)
¨ corsie degli ospedali;
¨ aule delle scuole;
¨ autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici
e di privati concessionari;
¨ metropolitane;
¨ sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
portuali-marittime, aeroporti;
¨ compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori, compartimenti
a cuccette e carrozze letto.
Articolo 1, lettera b)
¨ locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione;
¨ sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale;
¨ sale chiuse da ballo;
¨ sala corse;
¨ sale di riunione delle accademie;
¨ musei;
¨ biblioteche e sale di lettura aperte al pubblico;
¨ pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Si può ottenere
l'esenzione dall'osservanza della legge se è presente un
impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione autorizzato
dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.
Di particolare interesse risulta anche l'articolo 2, nel quale
vengono individuati i soggetti cui compete la responsabilità
di fare rispettare il divieto, e cioè:, coloro cui spetta
per legge, regolamento o disposizione di autorità assicurare
l'ordine all'interno dei locali elencati nell'articolo 1 (lettere
a e b); ed inoltre, i conduttori dei locali di cui alla lettera
b) dello stesso articolo 1.
Su tali soggetti incombe, inoltre, l'obbligo di fare apporre,
in posizione visibile all'interno dei locali stessi, i cartelli
che, oltre alla scritta: vietato fumare, devono contenere l'indicazione
della norma, della sanzione prevista per i trasgressori e del
soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad
accertare le infrazioni.
Occorre evidenziare anche l'articolo 7 di tale legge, che rappresenta,
come ogni norma giuridica vuole, il momento sanzionatorio dell'errato
comportamento umano. Tale articolo, modificato da ultimo con l'articolo
52, comma 20 della legge finanziaria per il 2002, ha stabilito
che a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo delle sanzioni
per i trasgressori è aumentato, ed è pari ad una
somma che varia da euro 25 ad euro 250. Gli importi sembrerebbero
più adeguati rispetto al passato, quando erano pari all'equivalente
di circa, 2,00 euro nel minimo e 5,00 euro nel massimo ed avevano,
ovviamente, uno scarsissimo potere deterrente
Tra gli altri, con l'ultimo intervento normativo, veramente in
controtendenza rispetto al passato, è previsto che la misura
della sanzione sia raddoppiata, se la violazione del divieto avviene
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in
presenza di lattanti o di bambini fino a dodici anni.
L'inasprimento del regime sanzionatorio è avvenuto anche
nei confronti dei soggetti che hanno l'obbligo di fare rispettare
il divieto. Infatti, nei loro confronti è adesso previsto,
in caso di inadempimento degli obblighi di legge, il pagamento
di una sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 2.000, prima
l'equivalente era da euro 10 ad euro 50 circa. Quindi finalmente,
anche questo aspetto non secondario, di sanzioni adeguate per
garantire un'efficace azione deterrente, fa presagire una più
incisiva volontà di risoluzione del problema fumo.
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente
Se il pagamento non avviene si deve presentare rapporto al Prefetto
il quale mediante un'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento.
Gli interessati possono fare ricorso al Pretore contro l'ingiunzione
( la sentenza è inappellabile).
·
D. L.vo 19 settembre 1994, n. 626.
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
Art.
64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Il datore di lavoro: …. b) limita al minimo possibile il
numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad
agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali <<vietato fumare>>, ed accessibili
soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi
con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è
fatto divieto di fumare;
Art.
65. Misure igieniche.
…2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone
di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
La suddetta normativa
dispone che il datore di lavoro, "in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva",
deve valutare, anche "nella sistemazione dei luoghi di lavoro",
i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, "adottare
le misure necessarie", e "aggiornare le misure di prevenzione
in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza", riaffermando
l'obbligo di "adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni
di sicurezza e di salute".
L'ordinamento ha previsto, inoltre, una tutela di carattere penale.
Ai sopra ricordati obblighi del datore di lavoro, corrispondono,
infatti, in caso di omissione-violazione delle norme del D.L.vo
626/94, le sanzioni penali dell'arresto fino a sei mesi e quella
dell'ammenda fino a otto milioni.
Se il datore di lavoro non predispone il documento di valutazione
dei rischi, o lo predispone carente nell'individuazione degli
stessi (art. 3 e 4 D.L.vo 626/94), rischia la pena dell'arresto
da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3 a 8 milioni. Soggiace alla stessa
pena se non adotta le misure di prevenzione e non le aggiorna
ai mutamenti organizzativi anche in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione.
·
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre
1995.
Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione
o dei gestori di servizi pubblici.
Ha sancito il divieto del fumo in determinati locali della pubblica
amministrazione o dei gestori di servizi pubblici. La direttiva
è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi
che hanno interpretato estensivamente le norme della Legge n.
584/75.
a) Il divieto di fumo viene esteso a tutte le amministrazioni
pubbliche-private, in qualche modo, esercenti pubblici servizi
a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento.
b) Quindi il divieto di fumo viene esteso a tutti i locali aperti
al pubblico (per definizione, quello al quale la generalità
degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità
e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti
- oltre alle scuole e agli ospedali).
c) Pertanto nei locali nei quali si applica il divieto di fumo
saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso
nonchè l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni
applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni.
d) I Dirigenti devono individuare le persone incaricate di procedere
alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzare e
di riferirne alle autorità competenti. Per i locali privati
la segnalazione va rivolta ai pubblici ufficiali ed agenti competenti.
(art.13 L.24.11.81 n. 689).
Il rapporto va presentato al Prefetto.
Tale disposizione,
tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti
indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
1034 del 27 ottobre 1988.
I giudici costituzionali hanno, infatti, affermato che non spetta
allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto
ex legge n. 689/81 quando le violazioni siano attinenti a materie
di competenza regionale.
In particolare, relativamente al divieto di fumo sui mezzi di
trasporto tranviario e delle ferrovie in concessione, nonchè
nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto, la sentenza
ha precisato che, quando l'infrazione è inerente ad attività
affidate, a titolo proprio o di delega alle Regioni a norma dell'art.9
del D.P.R. n.616/77, la competenza a ricevere il rapporto deve
essere imputata agli organi dalla stessa individuati.
Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo
al divieto di fumo nei locali chiusi di cui l'art. 1 della legge
n. 584/75, "quando la proibizione di fumare si riferisce
a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale
(come ad esempio, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
i musei e le biblioteche affidate alle Regioni)….".
Pertanto il rapporto va inviato alla Regione quando la violazione
sia stata rilevata:
a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella
competenza regionale;
b) nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni
esercitano competenze proprie o delegate; in questa categoria
rientrano le strutture sanitarie pubbliche.
c) nell'ambito degli uffici o delle strutture della Regione o
delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.
Tale interpretazione è stata data dal Ministero dell'Interno
con Circolare n. 68 del 2 aprile 1996.
·
Corte Costituzionale, sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399.
Salute. Tutela della salute dei non fumatori contro i
danni del cosiddetto fumo passivo. Salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro……..
Anche la Corte
Costituzionale è intervenuta a sancire la tutela della
salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dal fumo.
Con la sentenza n. 399 del 1996 ha affermato che: "se
pur non è ravvisabile nel nostro diritto positivo un divieto
assoluto e generalizzato di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso,
non si può disconoscere che nell'ordinamento già
esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori
da tutto ciò che è atto a danneggiarla, ivi compreso
il fumo passivo".
La sentenza afferma che se alcune norme prescrivono legislativamente
il divieto assoluto di fumare in speciali ipotesi ciò non
esclude che "da altre disposizioni discenda la legittimità
di analogo divieto con riguardo a diversi luoghi e secondo particolari
circostanze concrete", e che "è inesatto ritenere,
comunque, che altri rimedi voluti dal vigente sistema normativo
siano inidonei alla tutela della salute dei lavoratori anche rispetto
ai rischi del fumo passivo".
La Corte Costituzionale individua , quindi, negli artt. 32 e 41
della Costituzione, nell'art. 2087 del c.c., negli art. 1, 4,
e 31 del D.L.vo n. 626/94, nonchè nell'art. 9 del D.P.R.
n. 303/56, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo n. 242/96,
ed infine nell'art. 9 della L. n. 300 del 1970 cui si collegano
gli art.18 e 19 del D.L.vo N.626/94 già citato, le norme
che apprestano una tutela per la salute dei lavoratori all'interno
dei luoghi di lavoro, anche dai rischi che ad essi possono derivare
dal fumo passivo.
La sentenza sancisce quindi:
a) la tutela della salute dei non fumatori contro i danni del
cosiddetto fumo passivo;
b) la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
c) il divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi;
d) la assoluta esigenza di non ledere, né porre a rischio,
la salute altrui e il diritto del lavoratore a chiamare il datore
di lavoro innanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità.
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Per concludere, si può dire che, assistiamo ad un crescente
interessamento sull'argomento da parte delle Istituzioni che,
soprattutto con gli ultimi interventi legislativi hanno creato
le condizioni ottimali affinché le norme potessero avere
un maggiore potere deterrente rispetto al passato. Anche
se ci piacerebbe affidare ad un crescente e rinnovato senso civico
dei cittadini-fumatori piuttosto che alla minaccia delle sanzioni,
l'affermazione del diritto alla salute. |
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