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ALLERGIE
ALIMENTARI
LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
D. Dongo atti
DAM6 2003
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PREMESSA
La Commissione delle comunità europee, al fine di garantire
una maggior tutela della salute dei consumatori e il loro diritto
a una corretta informazione in merito agli alimenti, ha proposto
il riesame della Direttiva 2000/13/CE, che concerne il "riavvicinamento
delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la
relativa pubblicità" (d'ora innanzi: la "direttiva
etichettatura").
La direttiva etichettatura, che ha abrogato la previgente direttiva
112/1979/CEE, già sottoposta a numerose modifiche, prescrive
che l'etichettatura debba contenere l'indicazione di tutti gli
ingredienti. L'articolo 6 della direttiva, tuttavia, prevede
deroghe all'anzidetta regola. Più precisamente, il comma
8 dell'articolo 6 prevede la non obbligatorietà dell'indicazione
dei singoli ingredienti degli ingredienti composti, quando essi
costituiscano meno del 25% del prodotto finale, salvo nel caso
degli additivi. Questa regola, detta "regola del 25%",
è stata recepita oltre 20 anni fa nella legislazione
comunitaria allo scopo di evitare l'eccessiva lunghezza dell'elenco
degli ingredienti, a fronte della presunzione che il consumatore
potesse facilmente intuire la composizione degli ingredienti
composti (es. confetture di frutta utilizzate nei biscotti,
a loro volta costituite da frutta e zucchero).
Negli ultimi anni la situazione è tuttavia mutata, anche
in considerazione dello sviluppo delle tecnologie alimentari
e del significativo incremento del consumo di alimenti preconfezionati.
La nuova proposta direttiva (d'ora in avanti: la "direttiva
allergeni"), oltre a garantire ai consumatori informazioni
più complete circa gli alimenti esposti in vendita, analizza
specificamente il tema delle allergie alimentari. Le allergie
alimentari rappresentano in effetti un grave problema sanitario,
in ragione del crescente aumento dei soggetti interessanti.
Secondo le stime indicate dalla Commissione, le allergie alimentari
coinvolgono in Europa circa l'8% dei bambini e il 3% degli adulti.
Gli effetti indesiderati variano da malattie e qualità
ridotta di vita fino a reazioni allergiche potenzialmente letali.
Poiché la dose necessaria per scatenare una reazione
immunologica di un alimento allergenico può essere, in
alcuni casi, estremamente ridotta, il legislatore comunitario
ha ritenuto necessario provvedere i consumatori di informazioni
complete sulla presenza di sostanze allergeniche negli alimenti.
OBIETTIVI
La direttiva allergeni mira a rendere obbligatoria un'indicazione
completa degli ingredienti che entrano nella composizione dei
prodotti alimentari, si da garantire una migliore informazione
dei consumatori e rispondere nel contempo al problema delle
allergie e delle intolleranze alimentari.
In particolare, dato atto dei risultati delle ricerche del Comitato
scientifico dell'alimentazione umana (Scientific Committee for
Food) in merito all'incidenza di allergie e intolleranza alimentari
sulla vita delle persone, è stata evidenziata la necessità
di provvedere le etichette dei prodotti alimentari di indicazioni
circa l'eventuale presenza di sostanze allergeniche.
E' quindi stato predisposto un elenco, allegato alla proposta
di direttiva, recante ingredienti e sostanze che dovranno inderogabilmente
figurare in etichetta con il loro nome specifico.
ITER DI APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA
20 Marzo 2000 il parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato
la direttiva 2000/13/CE (direttiva etichettatura), che concerne
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema
di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari.
6 Settembre 2001 la Commissione ha presentato un progetto di
direttiva di modifica della Direttiva 2000/13/CE (direttiva
allergeni) - da adottarsi mediante la procedura di codecisione
del Parlamento e del Consiglio, ai sensi dell'articolo 251 del
Trattato - volta a prescrivere l'indicazione degli ingredienti
presenti nei cibi.
11 Giugno 2002 il Parlamento Europeo, in prima lettura, ha emandato
la proposta dalla Commissione. La Commissione ha contestualmente
espresso la propria posizione su ciascun emendamento, specificando
quali emendamenti poteva e quali non poteva accettare.
20 Febbraio 2003 il Consiglio ha raggiunto una posizione comune
sul testo già concordato a livello di COREPER (Comitato
dei Rappresentanti Permanenti) il 13 Ottobre 2002.
2 Luglio 2003 il Parlamento Europeo, in seconda lettura, ha
adottato la posizione comune del Consiglio; la Commissione ha
contestualmente aderito agli emendamenti del Consiglio.
22 Settembre 2003 il consiglio Competitività, mercato
interno, industria e ricerca ha approvato l'emendamento adottato
dal Parlamento in seconda lettura.
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale CE della direttiva allergeni
è prevista entro la fine del 2003.
LE NUOVE REGOLE
Ingredienti allergenici: è stato redatto un elenco di
sostanze destinate a utilizzo alimentare aventi un potenziale
allergenico accertato scientificamente, tenuto anche conto dei
lavori già svolti in ambito di Codex Alimentarius. Ogni
sostanze che appartenga all'elenco dei potenziali allergeni
o sia da questi derivata, ove impiegata nella preparazione dei
prodotti alimentari e residuata nel prodotto finito - anche
se in forma alterata - dovrà venire indicata in etichetta
con il nome specifico dell'allergene. La regola si applica a
tutti i prodotti alimentari, comprese le bevande alcoliche.
L'elenco sarà soggetto a periodiche revisioni e aggiornamenti,
con il procedere delle ricerche scientifiche sulla materia.
LA LISTA DELLE SOSTANZE ALLERGENICHE
Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o le loro varietà ibridate e prodotti derivati.
Crostacei: e prodotti derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti derivati
Latte e prodotti derivati incluso il lattosio
Frutta secca in guscio: mandorla, nocciola, noce, anacardio,
noce pecan, noce brasiliana, pistacchio, noce, macadamia e prodotti
derivati
Semi di sesamo e prodotti derivati
Sedano e prodotti derivati
Mostarda e prodotti derivati
Biossido di zolfo e solfiti a concentrazioni superiori a 10
mg/Kg o 10 mg/litro, espressi come SO2.
Ingredienti designati con il nome della categoria: consegue
alla predetta regola il fatto che gli ingredienti ad oggi indicati
con il nome della categoria (es. olii vegetali) dovranno venire
precisamente designati con il nome specifico della materia prima,
quando la stessa rientri nella lista delle sostanza potenzialmente
allergeniche (es. soia, sesamo).
Ingredienti composti: è abolita la così detta
"regola del 25%", in ragione della quale era consentito
astenersi dall'enumerazione dei singoli ingredienti che compongono
i cosiddetti "ingredienti composti", quando essi non
superassero il 25% del prodotto finito (es. ingrediente composto
"cioccolato" nel prodotto finito "biscotto al
cioccolato"). Si potrà evitare di specificare la
composizione dei soli "ingredienti composti definiti nella
legislazione comunitaria vigente" (cacao e cioccolato;
succhi di frutta e prodotti simili; confetture e gelatine di
frutta, marmellate), purchè gli stessi rappresentino
meno del 2% del prodotto finito. Dovrà comunque venire
specificata le eventuale presenza di allergeni.
Ingredienti fungibili: potranno venire indicati in etichetta
con la locuzione alternativa ("contiene … e/o …"),
purchè costituiscano meno del 2% del prodotto finito
e non siano alterati "la natura o il percepibile valore"
dell'alimento.
Sostanze derivate: i dibattiti principali hanno riguardato la
possibile esenzione di quelle sostanze derivate (es. destrosio,
maltodestrine) che, pur provenienti da materie prime allergeniche
(es. mais, frumento), siano state sottoposti a processi tecnologici
che hanno eliminato le potenzialità allergeniche.
Una soluzione di compromesso è stata raggiunta mediante
l'istituzione della procedura di seguito descritta:
· gli operatori potranno notificare alla Commissione,
entro nove mesi dopo l'entrare in vigore della direttiva, gli
studi correntemente svolti per stabilire quali ingredienti,
o sostanze derivate, di cui all'elenco sopra detto, non provochino
reazioni allergeniche;
· la Commissione, non più tardi di dodici mesi
dopo l'entrata in vigore della direttiva, dopo aver consultato
l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, adotterà
una lista degli ingredienti e delle sostanze che saranno escluse
dall'elenco, in attesa dei risultati finali delle ricerche oggetto
di notifica;
· il regime transitorio di esenzione delle sostanze oggetto
di notifica, in attesa di definizione dei risultati delle ricerche,
non potrà comunque proseguire oltre quattro anni dopo
l'entrata in vigore della direttiva.
E' in ogni caso prevista la possibilità di modificare
l'elenco in conformità della procedura di cui all'articolo
20(2), dopo che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
ha espresso il suo parere sulla base dell'articolo 29 del regolamento
(CE) n.178/2002.
Entrata in vigore: a partire dalla data di pubblicazione della
direttiva, gli Stati membri avranno 12 mesi di tempo per recepirla,
vietando la commercializzazione di prodotti con etichette non
conformi entro i successivi 12 mesi, salvi esaurimenti scorte.
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