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Circolare "Veronesi"
MINISTERO DELLA SANITA' - Circolare 28.03.01
n. 4 Interpretazione ed applicazione delle leggi
vigenti in materia di divieto di fumo |
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Elenco
esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto
di fumo. |
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Un'altra importante
fonte normativa in relazione al divieto di fumo è la Circolare
28-03-2001 n.4 del Ministero della Sanità (ora della Salute),
che rappresenta il tentativo concreto di mettere ordine in una
materia che cominciava ad essere molto frammentata.
La circolare inizia affermando che l'ordinamento giuridico italiano
contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come sancito
dall'articolo 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione
anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già
da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una
sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi
ed applicativi.
In pratica la circolare fotografava la situazione in atto al momento
della sua emanazione, prendeva atto delle cose fatte, si prefiggeva
scopi chiarificatori e soprattutto di migliorare l'applicazione
delle norme disciplinanti l'argomento.
Partendo dai quesiti posti da vari soggetti interessati in ordine
all'applicazione della Legge 584/75 e della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14-12-1995, il Ministero della Sanità
ha ritenuto di fare alcune precisazioni importanti.
Per prima cosa la circolare fornisce un elenco esemplificativo
molto dettagliato dei locali nei quali si applica il divieto di
fumo, specificando quello già contenuto nella Legge 584/75
come meglio interpretato dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R.
del Lazio:
- Ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze
per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali
in cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste
analisi, ecc….);
- Scuole di ogni ordine e grado, comprese le università
(aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura,
bagni, ecc….);
- Uffici degli Enti territoriali quali Regioni, province e comuni;
uffici di altre amministrazioni a livello territoriali: uffici
del catasto; uffici collocamento; ecc….);
- Uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi,
ecc….);
- Distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della
difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni
e relazioni con il pubblico, ecc….);
- Uffici IVA, uffici del registro;
- Uffici di Prefetture, Questure e Commissariati, uffici giudiziari);
- Uffici delle società erogatrici di servizi pubblici;
- Banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per
conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni
pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).
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Competenze
dei dirigenti in ordine all'applicazione del divieto di
fumo. |
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In
ordine al divieto di fumo la legge 584/75 ha posto delle incombenze
specifiche nei confronti dei dirigenti preposti alle strutture
amministrative e di servizio e dei responsabili delle strutture
private. Devono, infatti, individuare con atto formale, i locali
della struttura cui sono preposti, all'interno dei quali devono
essere apposti i cartelli con la scritta "vietato fumare".
E' quindi un preciso obbligo che fa capo a tali soggetti che devono
predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate
dalla direttiva e che sono:
- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975);
- sanzioni applicabili;
- soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad
accertare le infrazioni (nominativo del funzionario preposto dal
dirigente, con atto formale, alla vigilanza sul divieto di fumo
nonché all'accertamento dell'infrazione nei locali ove
è posto il cartello di divieto. Qualora non si sia proceduto
a tale nomina, il nome del dirigente responsabile della struttura
pubblica ai sensi di legge e dei regolamenti).
La direttiva precisa che tali dirigenti in virtù dell'autonomia
regolamentare e disciplinare delle strutture cui sono preposti,
possono estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti
dalla legge 584/75, purchè all'interno di tali locali vengano
apposti i cartelli di divieto.
I funzionari preposti, formalmente nominati, ove, dopo la contestazione
e la verbalizzazione non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento
da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità
competente, che nella maggior parte dei casi è il prefetto,
affinché questi irroghi la sanzione.
Nei locali di concessionari di pubblici servizi, i soggetti obbligati
a vigilare sul divieto sono coloro cui spetta per legge, regolamento
o disposizione d'autorità assicurare l'ordine all'interno
dei locali.
Nei locali privati ad es.: cinema, teatri, sale da ballo, ecc…,
i soggetti obbligati a fare rispettare il divieto sono i conduttori
di tali locali.
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Applicazione
della Sanzione. |
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L'articolo 7 della
L. 584/75, nella nuova formulazione recentemente introdotta, stabilisce
che i trasgressori del divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa
per un importo che può variare da 25 fino a 250 euro, la
sanzione è raddoppiata se la violazione avviene in presenza
di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino
a 12 anni.
Coloro che hanno il dovere di fare rispettare il divieto e non
ottemperano a tale obbligo sono soggetti ad una sanzione che varia
da 200 a 2.000 euro.
Il dettato normativo sembra chiaro, è l'applicazione concreta
di tali sanzioni che ha generato delle incertezze. La circolare
del Ministero della Sanità è intervenuta provvidenzialmente
per dissipare alcuni dubbi. Per prima cosa ha chiarito come va
accertata l'infrazione.
A) negli uffici pubblici:
il funzionario nominato formalmente ad effettuare la vigilanza
ed accertare le infrazioni, deve essere dotato degli appositi
moduli di contestazione. Nel caso in cui il funzionario ravvisi
gli estremi per intervenire, procederà alla contestazione,
compilerà il modulo e consegnerà una copia di questo
al trasgressore. Se il trasgressore non dovesse eseguire il pagamento
in misura ridotta - entro 60 giorni -, il funzionario che ha proceduto
all'accertamento della violazione, presenterà rapporto
al Prefetto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
B) nei locali condotti dai privati:
il proprietario, il conduttore o comunque il responsabile della
struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore incaricato
dai primi, richiamerà il trasgressore all'osservanza del
divieto e si occuperà di segnalare l'infrazione ai pubblici
ufficiali ed agenti competenti.
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Come
si paga la contravvenzione. |
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Il funzionario
che ha accertato l'infrazione, ai sensi della vigente normativa,
non può ricevere direttamente il pagamento della sanzione
irrogata al trasgressore.
Il modulo di contestazione compilato dallo stesso funzionario,
deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il pagamento
della contravvenzione che, a meno di disposizioni regionali disciplinanti
in maniera diversa la materia, vanno seguite le modalità
appresso indicate:
a) pagamento diretto al concessionario del servizio di riscossione
dell'ente in cui è stata accertata l'infrazione, compilando
apposito modulo.
Il codice tributo da indicare è il 131 T che indica: "sanzioni
amministrative diverse da I.V.A.". Va inserito anche il codice
"ufficio", cioè il codice che ogni amministrazione
pubblica deve avere e che deve essere stampato sul verbale di
contestazione.
b) delega di pagamento alla propria banca, sempre utilizzando
lo stesso modulo suindicato.
c) pagamento presso gli uffici postali con bollettino di conto
corrente postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione
di …….
Entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità
competente a ricevere il rapporto, degli scritti difensivi e documenti
e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, se ritiene fondato l'accertamento
determina, con sentenza motivata, la somma da pagare per la violazione
e ne ingiunge il pagamento, in caso contrario emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti
In base alla vigente normativa, a chi è stata contestata
la violazione, è data facoltà di ricorrere contro
la stessa al giudice ordinario territorialmente competente , sia
nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente,
sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento
della sanzione.
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Autorità
competente a ricevere il rapporto. |
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Quando non sia diversamente disciplinato da specifiche normative
regionali, si applicano i seguenti principi.
La legge 584/75 (quella che ha introdotto lo specifico divieto
di fumo) dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni
presentino il rapporto al prefetto.
Questa disposizione deve però essere armonizzata con quanto
espresso dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 1988,
nella quale si dice che non spetta allo Stato indicare gli uffici
competenti a ricevere il rapporto quando le violazioni sono attinenti
a materie di competenza regionale.
Ne consegue, ha precisato la circolare, che il rapporto va presentato
alla regione quando la violazione sia stata rilevata:
a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella
competenza regionale;
b) nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni
esercitano competenze proprie o delegate;
c) nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o
delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.
Il rapporto va presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
competente per territorio, quando le violazioni siano state rilevate
nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico di competenza statale,
ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di competenza
delle ferrovie dello stato per le quali si applicheranno le norme
del DPR 753/80.
Il rapporto va presentato all'ufficio di sanità marittima,
aerea e di frontiera ed all'ufficio veterinario di confine, di
porto, aeroporto e di dogana interna quando le violazioni siano
state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza.
In tutti gli altri casi il rapporto va presentato al prefetto.
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